Cassazione: in materia di asilo l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce “di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva"

di SIMONE ROSSI - avvocato del Foro di Verona

La Cassazione, con la sent. 15981/2012 depositata il 20 settembre 2012,
afferma un importante principio in materia di protezione internazionale e cioè
che l'esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali (nella
specie l'art. 319 del codice penale del Senegal) costituisce "di per sé una
condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere
liberamente la propria vita sessuale ed affettiva". Secondo la Corte tale
privazione rappresenta una "violazione di un diritto fondamentale, sancito
dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea" che "si riflette, automaticamente, sulla
condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di
oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione
richiesta."

La sentenza è di particolare importanza perché il principio enunciato, già
applicato dalle Commissioni Territoriali e dalla giurisprudenza di merito
maggioritaria (tra cui Trib. Trieste sent. 304/2009; Trib. Torino sent.
426/2010; Trib. Milano 195/2012), trova l'esplicito riconoscimento del giudice
di legittimità, dopo la contraddittoria Cass. 16417/2007. Quest'ultima
pronuncia – che è erroneamente considerata un precedente in materia di
protezione internazionale, mentre attiene ad un procedimento di espulsione ex
art. 19 D.Lgs. 286/1998 (e anche la sentenza in commento persiste nell'errore)
– con una motivazione piuttosto confusa, aveva affermato che le norme penali
che sanzionano l'omosessualità possono essere astrattamente persecutorie, ma
che per integrare gli estremi del fatto persecutorio è necessario verificare se
"la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell'agente, e
non necessariamente anche in relazione alla pratiche che dalla stessa
eventualmente conseguano". Con la sentenza 15981/2012, la cassazione supera
radicalmente questa distinzione tra precetti penali, riconoscendo pianamente
che l'esistenza di sanzioni penali rappresenta una forma di persecuzione. La
pronuncia potrà quindi avere importanti riflessi anche nei giudizi di
opposizione all'espulsione.

L'enfasi sul diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita
sessuale e il richiamo alla C.E.D.U. e alla Carta fondamentale dei diritti dell'
Unione Europea, confermano l'atteggiamento finalmente 'laico' della Cassazione
rispetto ai diritti lgbti, inaugurato da Cass. 4184/2012 e che speriamo porti
molti buoni frutti.

Fonte: http://www.retelenford.it/node/825
Pubblicato da Lorenzo Bernini