La vittoria di Toni

Luigi Riccio

Toni Fatah Ibrahim è nato nel 1985 in Togo ma è cresciuto in Ghana. Nel luglio
2008 raggiunge le coste italiane su un barcone della speranza e nello stesso
anno fa richiesta di asilo. Toni è omosessuale e nel suo Paese d'adozione si
prostituiva. Alla Commissione territoriale per il rilascio della protezione
internazionale, racconta delle persecuzioni subite a causa del suo orientamento
sessuale.

La Commissione riscontra "perplessità in molti aspetti della vicenda" di Toni,
considerandola non idonea "a giustificare il timore di persecuzione ai sensi
della Convenzione di Ginevra". Sia la richiesta di protezione internazionale
che quella sussidiaria vengono quindi rigettate. Siamo al 10 aprile 2009.

Toni fa ricorso contro la decisione al Tribunale di Roma. Il processo dura tre
anni e in questo lasso di tempo i giudici passano al setaccio notizie di
cronaca, rapporti di Ong impegnate nella tutela dei diritti umani e del
Dipartimento di Stato Americano, ma anche il sito del ministero degli Esteri
italiano e di Wikipedia. Si scopre così che sia il Codice penale togolese del
1980 che il Codice criminale ghanese del 1960, considerano l'omosessualità un
reato contro la morale pubblica e la sanzionano con pene monetarie o detentive.
Il rapporto del Dipartimento di Stato Americano del 2010, rilevava che in Ghana
gli omosessuali, "devono affrontare una diffusa discriminazione compresi i
tentativi di estorsione e atti di violenza da parte della polizia". Una
discriminazione diffusa nella stessa società civile: nel settembre 2011,
ricordano i giudici, politici di rilievo ed esponenti della Chiesa evangelica
lanciarono una campagna pubblica di denuncia dell'omosessualità. In virtù di
ciò, i giudici trovano adeguata "la concessione al ricorrente di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari". Siamo nel giugno 2012.

La sentenza non sconfessa la decisione della Commissione, ma la completa.
«Capita spesso che le Commissioni – ci dice Simone Mangani, difensore di Toni –
valutino la richiesta di asilo sulla base di una o due delle protezioni
richiedibili, quando invece dovrebbero farlo per tutte e tre. Così come non è
raro che una Commissione rigetti una domanda senza specificare qual è il tipo
di protezione che si sta rifiutando».

Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, è rifugiato colui che teme di
essere perseguitato per "motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza
ad un particolare gruppo sociale o per le sue opinioni politiche". Mentre la
protezione sussidiaria, destinata a chi non rientra nei parametri per lo status
di rifugiato, è rilasciata a coloro nei cui confronti sussistono fondati motivi
di persecuzione se ritornassero nel proprio Paese di origine. Il richiedente
asilo omosessuale molto spesso non ha che la sua storia da raccontare: e senza
prove, non rientra né tra i parametri per lo status di rifugiato, né soddisfa i
"fondati motivi" richiesti dalla protezione sussidiaria.

Può solo, per dimostrarsi omosessuale, dichiararsi tale. "I problemi di
credibilità- si legge nel rapporto Fleeing Omophobia -quando si effettua una
valutazione della veridicità della storia di un richiedente, sono ormai al
centro di molti casi di richiesta di asilo, se non della maggior parte". Le
associazioni Lgbt che si occupano di rifugiati omosessuali cercano di ovviare
al problema raccogliendo documentazioni cartacee che comprovino la veridicità
delle storie. L'iscrizione ad un'associazione Lgbt, ad esempio, può costituire
una prova.

Gli atti omosessuali sono illegali in 76 Paesi, ma è il sesso tra maschi a
subire la maggiore criminalizzazione. In 40 di questi Stati, infatti, è
esplicitamente il sesso tra uomini ad essere considerato un reato.


Fonte: http://www.corriereimmigrazione.it/ci/2012/09/la-vittoria-di-toni/
Pubblicato da Lorenzo Bernini