Permesso di almeno un anno ai disoccupati. Dal 18 le nuove regole

Pubblicata la Gazzetta Ufficiale la riforma del lavoro. Appena entrerà in
vigore, tutelerà maggiormente chi ha perso il posto e rischia di perdere anche
il diritto di rimanere in Italia

Roma - 4 luglio 2012 – Arriva il salvagente. Gli immigrati che hanno perso il
lavoro avranno presto più tempo per trovarne un altro prima di perdere il
diritto a soggiornare in Italia.

Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore il 18
luglio le "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita" (Legge 92/2012), scritte dal governo e approvate con
poche modifiche dal Parlamento. Tra le altre cose, modificano il testo unico
sull'immigrazione cercando di tutelare i disoccupati stranieri, come chiesto da
sindacati e associazioni anche alla luce della crisi economica.

Chi ha perso il lavoro, per dimissioni o per licenziamento, potrà rimanere
iscritto alle liste di collocamento, e quindi avere un permesso di soggiorno
per attesa occupazione, almeno per un anno (oggi il limite è di sei mesi) e
comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa
integrazione. Scaduto questo periodo, potrà soggiornare regolarmente in Italia
solo chi dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenersi, calcolo in cui
andrà considerato anche il reddito complessivo dei familiari conviventi.

Elvio Pasca

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita
Articolo 4, comma 30
All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole:
«per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per
un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora
superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».


Fonte: http://www.stranieriinitalia.it/attualita-
permesso_di_almeno_un_anno_ai_disoccupati._dal_18_le_nuove_regole_15461.html
Pubblicato da Lorenzo Bernini